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Domande frequenti | FAQ
L’acquisto o la vendita di Oro da investimento (lingotti e monete) può avvenire esclusivamente presso Operatori Professionali in Oro riconosciuti dalla Banca d’Italia. Sul sito di Banca di Italia è possibile consultare l’elenco degli Operatori accreditati e trovare quello più vicino a te. La Centro Metalli Preziosi S.r.l. è un Operatore Professionale in oro con codice 5005996.
Per oro da investimento si intendono lingotti e monete aventi determinate caratteristiche:
Le monete devono avere una purezza pari o superiore a 900 millesimi ed essere vendute ad un prezzo che non superi dell’80% il valore dell’oro fino contenuto.
I lingotti invece devono avere forma di lingotti o placchette, avere un peso superiore ad un grammo e
purezza pari o superiore a 995 millesimi.
L’oro fisico da investimento è normato dalla la legge italiana n°7/2000 in osservanza delle disposizioni internazionali sul commercio di oro da investimento.
Investire in oro serve a proteggere il proprio potere di acquisto, i propri risparmi o le proprie riserve monetarie dall’inflazione, dal continuo amento del costo della vita, dalle ripetute e fisiologiche crisi socio-economiche, per ritrovarseli in un tempo futuro rivalutati al costo della vita corrente con in più un sicuro valore aggiunto.
L’oro da investimento è un bene rifugio, storicamente accumulato e utilizzato da governi e banche centrali di tutto il mondo a garanzia del proprio debito pubblico. È proprio la cosiddetta riserva aurea a fungere da protezione per la stabilità sociale ed economica di una nazione, soprattutto nei periodi di maggior instabilità ed incertezza. Non è un caso se ogni anno i governi e le banche centrali continuano ad incrementare la propria riserva effettuando importanti acquisti di lingotti. Questa funzione di protezione universalmente riconosciuta fa sì che l’oro aumenti progressivamente il suo valore nel tempo, considerando anche il fatto che proprio il prezzo dell’oro è giornalmente fissato sui mercati da cinque membri internazionali fra i quali appunto compaiono proprio le maggiori banche centrali. Pertanto ogni momento è adatto per investire in oro e per proteggere i propri risparmi dall’inflazione e della ciclicità delle crisi socio economiche.
L’acquisto di lingotti o monete rappresenta un investimento a medio/lungo termine. È consigliabile prevedere la conservazione per almeno 6/7anni. Ciò perché in fase di acquisto e di vendita, oltre al valore del metallo quotato in Borsa, si pagano delle commissioni. Conservare il vostro acquisto per questo periodo vi consentirà di veder rivalutato l’oro in base alla quotazione corrente e di aver recuperato il valore delle commissioni pagate in fase di acquisto e di vendita.
No. La compravendita di oro fisico da investimento è esente da IVA. (“Operazioni esenti dall’imposta” – Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972). L’esenzione dell’Iva è prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatori Professionale in Oro” (come Centro Metalli Preziosi S.r.l) autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto, e controllato, da Banca D’Italia.
Non è prevista alcuna imposta per la detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati dichiarazioni sul quantitativo in possesso né sulla gestione.
Oltre agli obblighi di Adeguata verifica e alla registrazione della vendita tramite fattura o ricevuta emessa dall’operatore, gli adempimenti fiscali rimangono a carico dell’operatore accreditato presso la Banca d’Italia. Successivamente alla vendita e alla consegna del lingotto o della moneta l’Operatore ha l’obbligo di comunicare all’Anagrafe finanziaria l’avvenuta attività di compravendita.
Dichiarazioni ed adempimenti previsti per legge
Operazioni di importo pari o superiore a 12.500 €:
Per operazioni relative a transazioni in oro da investimento di importo pari o superiore a 12.500 € vige l’obbligo di dichiarazione all’ Unità d’Informazione Finanziaria (UIF).
L’obbligo scatta nel caso di:
- Cessioni dall’estero e verso l’estero;
- Cessioni nel territorio nazionale;
- Operazioni in oro fisico da investimento a titolo gratuito (Trust, successioni, donazioni)
- Cessioni “estero su estero” di oro.
Nel caso non venga rispettato l’obbligo scatterà una sanzione che potrà variare dal 10% al 40% del valore negoziato. (art. 4 della legge 17.01.2000, n. 7).
La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta.
Nel caso di operazioni cui ai punti 1) e 4) la comunicazione dovrà avvenire prima dell’operazione e la copia di suddetta comunicazione ed il documento di avvenuta trasmissione all’ UIF dovrà accompagnare l’oro.
Si, per i soggetti privati residenti in Italia vale quanto segue: dal 1 luglio 2014 la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento è equiparata ad ogni altra rendita finanziaria.
È l’utile derivato dalla vendita di un lingotto o di una moneta, il cui valore è andato ad aumentare rispetto al momento dell’acquisto.
La tassazione corrisponde al 26% del valore della plusvalenza nel caso sia stata conservata la documentazione dell’acquisto (fattura e/o ricevuta di acquisto). Nel caso si sia sprovvisti della documentazione comprovante l’acquisto verrà applicata l’aliquota del 26% sul 25% del valore di mercato al momento della cessione.
La normativa oro dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta. Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto (Art. 68, comma 5 del TUIR).
Nel caso di acquisto a titolo gratuito, la normativa oro richiede che il valore d’acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento. Anche in questo caso il privato, non rientrando tra i soggetti indicati dall’ Art. 7 del DPR 605/1973, non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
Come stabilito dall’ Art. 2, commi dal 24 al 54 del D.L 3 Ottobre 2006 n.262 sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto.
Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.
Coniuge e parenti in linea retta – Aliquota al 4% per somme superiori ad 1 milione per ogni beneficiario
Fratelli e sorelle – Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000 € per ogni beneficiario;
Parenti ed affini – Nessuna franchigia ed Aliquota al 6%
Soggetti diversi – Nessuna franchigia ed Aliquota al 8%
Il valore indicato nella dichiarazione diventerà il cosiddetto “costo fiscale di acquisto” dell’erede al fine dell’applicazione dell’imposta sul Capital Gain in capo all’erede.
Nel caso di acquisto di oro da investimento sotto forma di lingotto o moneta, non è necessaria alcuna comunicazione.
Eventuali tasse, saranno pagate allo Stato esclusivamente al momento della rivendita dello stesso, nel caso in cui siano state generate plusvalenze. In tal caso sarà calcolata un’imposta del 26% sulla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita.
Tutti i prodotti in vendita sono GARANTITI dal produttore e da Centro Metalli Preziosi Srl, infatti vengono accompagnati da nostra fattura dichiarante caratteristiche e purezza dei metalli.
I lingotti vengono garantiti dalla società di produzione iscritta regolarmente ad LBMA. Gli stessi vengono forniti con numero seriale impresso riportato anche sul blister anticontraffazione.
Le monete godono della garanzia delle Zecche di Produzione.
Assolutamente no.
Come previsto dalla legge n°7/2000 (“Operazioni esenti dall’imposta” – Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972”), la compravendita di oro da investimento a titolo 900/1000 o superiore presso gli Operatori professionali in Oro autorizzati da Banca Italia, è esente IVA.
Centro Metalli Preziosi Srl è regolarmente iscritta all’elenco con il n. 5005669
La spedizione avviene solitamente entro 6 giorni lavorativi; potrebbe subire qualche giorno di ritardo in prossimità di ponti e festività comandate.
Fino ad un valore di €1.500 viene effettuata con corriere assicurato, per consegne con valore superiore utilizziamo portavalori assicurato.
Tutti i nostri prezzi sono aggiornati in tempo reale con la camera di Londra. Considerata la peculiarità del prodotto e la continua oscillazione dei prezzi, non è possibile utilizzare il diritto di recesso.
Tuttavia, per nostra politica aziendale, riserviamo la possibilità ai nostri clienti di vendere il proprio oro a spread agevolati.
E’ possibile scegliere il prodotto direttamente dal nostro shop online e, solo per il primo acquisto, sarà necessario compilare online il modulo ai fini dell’adeguata verifica, come disposto dalla legge e allegare copia fronte retro della carta d’identità e del codice fiscale. Se non hai a disposizione una scansione, potrai fotografarli con il tuo smartphone e allegarli direttamente.