Domande frequenti | FAQ
Tutto quello che devi sapere
L’acquisto o la vendita di Oro da investimento (lingotti e monete) può avvenire esclusivamente presso Operatori Professionali in Oro riconosciuti dalla Banca d’Italia. Sul sito di Banca di Italia è possibile consultare l’elenco degli Operatori accreditati e trovare quello più vicino a te. La Centro Metalli Preziosi S.r.l. è un Operatore Professionale in oro con codice 5005996.
N.B. Dal mese di Aprile 2025 l’elenco degli Operatori professionali in oro sarà trasferito presso l’Oam (Organismo degli agenti e mediatori finanziari), ente nazionale, quest’ultimo, che assumerà il ruolo di vigilanza e controllo sugli OPO (Operatori professionali in Oro). Presso l’apposita sezione dell’Oam sarà a breve consultabile l’elenco degli operatori certificati e autorizzati al commercio professionale dell’oro da investimento.
Per oro da investimento si intendono lingotti e monete aventi determinate caratteristiche:
Le monete devono avere una purezza pari o superiore a 900 millesimi ed essere vendute ad un prezzo che non superi dell’80% il valore dell’oro fino contenuto.
I lingotti invece devono avere forma di lingotti o placchette, avere un peso superiore ad un grammo e purezza pari o superiore a 995 millesimi.
L’oro fisico da investimento è normato dalla la legge italiana n°7/2000 in osservanza delle disposizioni internazionali sul commercio di oro da investimento.
Investire in oro serve a proteggere il proprio potere di acquisto, i propri risparmi o le proprie riserve monetarie dall’inflazione, dal continuo amento del costo della vita, dalle ripetute e fisiologiche crisi socio-economiche, per ritrovarseli in un tempo futuro rivalutati al costo della vita corrente con in più un sicuro valore aggiunto.
L’oro da investimento è un bene rifugio, storicamente accumulato e utilizzato da governi e banche centrali di tutto il mondo a garanzia del proprio debito pubblico. È proprio la cosiddetta riserva aurea a fungere da protezione per la stabilità sociale ed economica di una nazione, soprattutto nei periodi di maggior instabilità ed incertezza. Non è un caso se ogni anno i governi e le banche centrali continuino ad incrementare la propria riserva effettuando importanti acquisti di lingotti. Questa funzione di protezione universalmente riconosciuta fa sì che l’oro aumenti progressivamente il suo valore nel tempo, considerando anche il fatto che proprio il prezzo dell’oro è giornalmente fissato sui mercati da cinque membri internazionali fra i quali appunto compaiono proprio le maggiori banche centrali. Pertanto ogni momento è adatto per investire in oro e per proteggere i propri risparmi dall’inflazione e della ciclicità delle crisi socio economiche.
L’acquisto di lingotti o monete rappresenta un investimento a medio/lungo termine. È consigliabile prevedere la conservazione per almeno 6/7anni. Ciò perché in fase di acquisto e di vendita, oltre al valore del metallo quotato in Borsa, si pagano delle commissioni. Conservare il vostro acquisto per questo periodo vi consentirà di veder rivalutato l’oro in base alla quotazione corrente e di aver recuperato il valore delle commissioni pagate in fase di acquisto e di vendita.
No. La compravendita di oro fisico da investimento è esente da IVA. (“Operazioni esenti dall’imposta” – Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972). L’esenzione dell’Iva è prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatori Professionale in Oro” (come Centro Metalli Preziosi S.r.l) autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto, e controllato, da Banca D’Italia.
Non è prevista alcuna imposta per la detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati dichiarazioni sul quantitativo in possesso né sulla gestione, fatta eccezione per i cittadini che intendono avvalersi di bonus o detrazioni statali tramite le dichiarazione Isee. In questo caso, dal 13 settembre 2024, gli investimenti in acquisto di lingotti oro, gioielli e preziosi devono essere dichiarati nel Quadro FC2 sez. II cod. 99 della DSU, indicando il controvalore in euro, rilevato al 31 dicembre dell’anno rilevante per la DSU, includendoli nella categoria degli “altri strumenti e rapporti finanziari”.
Oltre agli obblighi di Adeguata verifica e alla registrazione della vendita tramite fattura o ricevuta emessa dall’operatore, gli adempimenti fiscali rimangono a carico dell’operatore accreditato presso la Banca d’Italia. Successivamente alla vendita e alla consegna del lingotto o della moneta l’Operatore ha l’obbligo di comunicare all’Anagrafe finanziaria l’avvenuta attività di compravendita.
Dichiarazioni ed adempimenti previsti per legge
Dichiarazioni e adempimenti previsti per legge: In data 17 gennaio 2025 è entrata in vigore il d.lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dalla predetta data, le operazioni in oro – che ricadono nell’ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024 – dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più € 12.500).
La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000 euro. Per operazioni relative a transazioni oro fisico da investimento di importo pari o superiore a 10.000 euro, vige l’obbligo di dichiarazione all’UIF, ovvero l’Unità di Informazione Finanziaria.
L’obbligo scatta nel caso di:
- Cessioni dall’estero e verso l’estero;
- Cessioni nel territorio nazionale;
- Operazioni in oro fisico da investimento a titolo gratuito (Trust, successioni, donazioni)
- Cessioni “estero su estero” di oro.
Nel caso non venga rispettato l’obbligo scatterà una sanzione che potrà variare dal 10% al 40% del valore negoziato. (art. 4 della legge 17.01.2000, n. 7).
La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta.
Nel caso di operazioni cui ai punti 1) e 4) la comunicazione dovrà avvenire prima dell’operazione e la copia di suddetta comunicazione ed il documento di avvenuta trasmissione all’ UIF dovrà accompagnare l’oro.
Vige l’obbligo, in capo al contribuente, della dichiarazione di un’eventuale plusvalenza o minusvalenza, al pari di ogni altra rendita finanziaria.
Tassazione privati (soggetti residenti in Italia non in regime di impresa): Dal 1° luglio del 2014, la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento, é equiparata ad ogni altra rendita finanziaria.
Plusvalenza: Deve essere corrisposta nella misura del 26% sull’importo della plusvalenza nel caso sia ancora in possesso della documentazione di acquisto. Nel caso in cui si risultasse sprovvisti del documento di acquisto, verrà applicata l’aliquota del 26% sul valore totale della cessione/vendita.
Compensazione minusvalenze con plusvalenze: La normativa oro, dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo di imposta. Nel caso in cui non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dalla realizzazione delle minusvalenze da compensare, il residuo, in base all’art.68, comma 5 del TIUR, andrà perduto.
Acquisto oro a titolo gratuito: In tal caso la normativa oro prevede che il valore di acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e pertanto corrisponderà al valore di mercato attuale. Anche in questo caso il privato non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria non rientrando tra i soggetti indicati dall’art.7 del DPR 605/1973.
Donazioni e successioni: Sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione, per come stabilito dall’art.2, commi dal 24 al 54 dal D.L. 262 del 3.10.2006. La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario, fa scattare l’obbligo da parte degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto. Il valore così calcolato, secondo la normativa oro, andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e successioni.
- Coniugi e parenti in linea retta: Aliquota al 4% per somme superiori ad 1.000.000€ per ogni beneficiario.
- Fratelli e sorelle: Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000€ per ogni beneficiario.
- Parenti ed affini: Aliquota al 6% senza franchigia.
- Soggetti diversi: Aliquota all’8% senza franchigia.
Il valore indicato nella dichiarazione diventerà il “costo fiscale di acquisto” dell’erede al fine dell’applicazione dell’imposta sul Capital Gain in capo all’erede.
Dichiarazioni e adempimenti previsti per legge: In data 17 gennaio 2025 è entrata in vigore il d.lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dalla predetta data, le operazioni in oro – che ricadono
nell’ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024 – dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più € 12.500).
La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000 euro. Per operazioni relative a transazioni oro fisico da investimento di importo pari o superiore a 10.000 euro, vige l’obbligo di dichiarazione all’UIF, ovvero l’Unità di Informazione Finanziaria.
L’obbligo è previsto nel caso di:
- Cessione da e verso l’estero.
- Cessione nel territorio nazionale.
- Operazioni a titolo gratuito (Trust, successioni, donazioni).
- Cessione “estero su estero”.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta, fatto salvo per le cessioni “da e verso l’estero” e “estero su estero”, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire prima dell’operazione e la copia della stessa, unitamente al documento di avvenuta trasmissione all’UIF, dovrà accompagnare l’oro.
Nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo previsto, è prevista una sanzione variabile da 10% al 40% del valore negoziato, per come previsto dall’art. 4 della legge 7/2000 del 17.01.2000.
È l’utile derivato dalla vendita di un lingotto o di una moneta, il cui valore è andato ad aumentare rispetto al momento dell’acquisto.
La tassazione corrisponde al 26% del valore della plusvalenza nel caso sia stata conservata la documentazione dell’acquisto (fattura e/o ricevuta di acquisto).
In assenza di documentazione di acquisto, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto una disposizione: nel caso si sia sprovvisti della documentazione comprovante l’acquisto verrà applicata l’aliquota del 26% calcolata sul valore totale della cessione.
A titolo di esempio:
Con fattura di acquisto: L’investitore ha acquistato un lingotto pagandolo 100,00 euro e lo ha rivenduto dopo 10 anni a 200,00 euro. Ha ottenuto quindi un guadagno (plusvalenza) di 100,00 euro. Su queste 100,00 euro di guadagno, l’investitore, sarà tenuto a versare il 26% di tasse, equivalente a 20,36 euro.
Senza fattura di acquisto: L’investitore ha acquistato un lingotto pagandolo 100,00 euro e lo ha rivenduto dopo 10 anni a 200,00 euro. Ha ottenuto quindi un guadagno (plusvalenza) di 100,00 euro. L’investitore dovrà versare il 26% di imposte calcolato sul totale della vendita, quindi il 26% su 200,00 euro, equivalente a 41,42 euro.
La normativa oro dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta. Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto (Art. 68, comma 5 del TUIR).
Nel caso di acquisto a titolo gratuito, la normativa oro richiede che il valore d’acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento. Anche in questo caso il privato, non rientrando tra i soggetti indicati dall’ Art. 7 del DPR 605/1973, non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
Come stabilito dall’ Art. 2, commi dal 24 al 54 del D.L 3 Ottobre 2006 n.262 sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto.
Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.
Coniuge e parenti in linea retta – Aliquota al 4% per somme superiori ad 1 milione per ogni beneficiario
Fratelli e sorelle – Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000 € per ogni beneficiario;
Parenti ed affini – Nessuna franchigia ed Aliquota al 6%
Soggetti diversi – Nessuna franchigia ed Aliquota al 8%
Il valore indicato nella dichiarazione diventerà il cosiddetto “costo fiscale di acquisto” dell’erede al fine dell’applicazione dell’imposta sul Capital Gain in capo all’erede.
La risposta è sì se si usufruisce della dichiarazione Isee.
Non essendo considerabile come un ricavo, data l’assenza di esercizio di attività di impresa, e non essendo rappresentata da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da Intermediari Finanziari, gli oneri dichiarativi incombono esclusivamente sul contribuente. Non è prevista alcuna imposta per la detezione di oro fisico da investimento e non é richiesto ai privati di dichiararne il quantitativo possesso o la gestione, fatta eccezione per i cittadini che intendono avvalersi di bonus o detrazioni statali tramite la dichiarazione dell’Isee.
Dichiarazione ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (DSU)
Dal 13 settembre 2024, gli investimenti in acquisto di lingotti oro, gioielli e preziosi devono essere dichiarati nel Quadro FC2 sez. II cod. 99 della DSU, indicando il controvalore in euro, rilevato al 31 dicembre dell’anno rilevante per la DSU, includendoli nella categoria degli “altri strumenti e rapporti finanziari”.
Eventuali tasse, saranno pagate allo Stato esclusivamente al momento della rivendita dello stesso, nel caso in cui siano state generate plusvalenze. In tal caso sarà calcolata un’imposta del 26% sulla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita.
Tutti i prodotti in vendita su questo sito sono GARANTITI dal produttore e da Centro Metalli Preziosi Srl, gli stessi vengono accompagnati da nostra fattura dichiarante caratteristiche e purezza dei metalli.
I lingotti in vendita provengono direttamente dalle aziende produttrici di cui Centro Metalli Preziosi srl ne è distributore ufficiale. I lingotti sono garantiti dalla società di produzione, regolarmente certificata dalla LBMA. Gli stessi lingotti vengono forniti con numero seriale impresso sul fronte e, dove applicato, anche sul blister anticontraffazione.
In oltre a maggior tutela della clientela, i lingotti e le monete, prima di essere consegnati agli acquirenti, vengono sottoposti a rigorosi test di verifica presso il nostro laboratorio di analisi.
Le monete godono della garanzia delle Zecche di Produzione.
I prodotti di rientro, ad esempio le monete da investimento con anno di coniazione datato, prima di essere proposte in vendita al pubblico vengono sottoposte a uno scrupoloso controllo sia estetico sia qualitativo. Il nostro laboratorio di analisi scarta e manda in fusione i pezzi che non rispondono ai nostri alti standard di qualità.
Come previsto dalla legge n°7/2000 (“Operazioni esenti dall’imposta” – Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972”), la compravendita di oro da investimento a titolo 900/1000 o superiore presso gli Operatori professionali in Oro autorizzati da Banca Italia, è esente IVA.
Per la legge italiana i lingotti da un grammo (1gr) non sono considerati oro da investimento. Pertanto su di essi è applicata l’Iva al 22%.
Centro Metalli Preziosi Srl è regolarmente iscritta all’elenco con il n. 5005669
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La spedizione avviene entro 6/10 giorni lavorativi, calcolati questi ultimi a partire dal giorno dell’accredito sul nostro conto corrente dell’importo dovuto e riportato sulla fattura di acquisto.
La consegna potrebbe potrebbe subire qualche giorno di ritardo in prossimità di ponti e festività comandate.
METODO DI SPEDIZIONE
Fino ad un valore di acquisto complessivo di € 6.000,00 la spedizione viene effettuata con corriere assicurato, per consegne con valore superiore e/o per acquisti multipli il cui valore complessivo è superiore a 6.000,00 euro la spedizione è affidata al portavalori assicurato ed in questi casi i tempi di consegna potrebbero aumentare di qualche giorno.
Per ordini multipli, il cui importo complessivo è maggiore a 6.000,00 euro, la spedizione è affidata al nostro portavalori convenzionato, per tanto i tempi di consegna potrebbero aumentare di qualche giorno. Per necessità specifiche invitiamo i nostri clienti a contattare l’ufficio logistica per pianificare la consegna della merce ordinata o da ordinare, all’indirizzo di posta elettronica info@centrometallipreziosi.it. oppure contattandoci al seguente numero telefonico: 0961 1956798.
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Tuttavia, per nostra politica aziendale, riserviamo la possibilità ai nostri clienti di vendere il proprio oro a spread agevolati.
E’ possibile scegliere il prodotto direttamente dal nostro shop online e, solo per il primo acquisto, sarà necessario compilare online il modulo ai fini dell’adeguata verifica, come disposto dalla legge e allegare copia fronte retro della carta d’identità e del codice fiscale. Se non hai a disposizione una scansione, potrai fotografarli con il tuo smartphone e allegarli direttamente. Successivamente all’acquisto un nostro operatore ti contatterà telefonicamente per accertare la tua identità.