Commercio dell’oro
Cosa può essere considerato oro (oro da investimento come monete e lingotti e oro ad uso industriale):
- Le monete. Queste devono essere state coniate dopo il 1800 ed avere o avere avuto corso legale nel paese di origine. Devono avere una purezza pari o superiore a 900 millesimi ed essere vendute ad un prezzo che non superi dell’80% il valore dell’oro contenuto.
- I lingotti. Questi possono avere forma di lingotti o placchette con peso superiore ad 1 gr e purezza pari o superiore a 995 millesimi.
L’oro fisico, rientrante nella normativa oro italiana con legge 7/2000, non è soggetto, nella fase di acquisto, ad imposte.
L’esenzione dell’IVA é prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatore Professionale in Oro” autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto e controllato da Banca d’Italia. Centro Metalli Preziosi Srl è iscritto a detto Albo con il n° 5005669 (Albo consultabile qui). Dal 2025 l’Albo è trasferito presso Organismo degli agenti e mediatori (Oam) che ne diventa, quest’ultimo, Ente nazionale supervisore con funzioni di vigilanza e controllo sugli Operatori Professionali in Oro.
Disposizioni fiscali in materia di compravendita e possesso di oro da investimento.
Non essendo considerabile come un ricavo, data l’assenza di esercizio di attività di impresa, e non essendo rappresentata da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da Intermediari Finanziari, gli oneri dichiarativi incombono esclusivamente sul contribuente. Non è prevista alcuna imposta per la detezione di oro fisico da investimento e non é richiesto ai privati di dichiararne il quantitativo possesso o la gestione, fatta eccezione per i cittadini che intendono avvalersi di bonus o detrazioni statali tramite le dichiarazione Isee.
Tassazione privati (soggetti residenti in Italia non in regime di impresa): Dal 1° luglio del 2014, la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento, é equiparata ad ogni altra rendita finanziaria.
Plusvalenza: Deve essere corrisposta nella misura del 26% sull’importo della plusvalenza nel caso sia ancora in possesso della documentazione di acquisto. Nel caso in cui si risultasse sprovvisti del documento di acquisto, verrà applicata l’aliquota del 26% sul valore totale della cessione/vendita.
Compensazione minusvalenze con plusvalenze: La normativa oro, dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo di imposta. Nel caso in cui non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dalla realizzazione delle minusvalenze da compensare, il residuo, in base all’art.68, comma 5 del TIUR, andrà perduto.
Acquisto oro a titolo gratuito: In tal caso la normativa oro prevede che il valore di acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e pertanto corrisponderà al valore di mercato attuale. Anche in questo caso il privato non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria non rientrando tra i soggetti indicati dall’art.7 del DPR 605/1973.
Donazioni e successioni: Sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione, per come stabilito dall’art.2, commi dal 24 al 54 dal D.L. 262 del 3.10.2006. La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario, fa scattare l’obbligo da parte degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto. Il valore così calcolato, secondo la normativa oro, andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e successioni.
- Coniugi e parenti in linea retta: Aliquota al 4% per somme superiori ad 1.000.000€ per ogni beneficiario.
- Fratelli e sorelle: Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000€ per ogni beneficiario.
- Parenti ed affini: Aliquota al 6% senza franchigia.
- Soggetti diversi: Aliquota all’8% senza franchigia.
Il valore indicato nella dichiarazione diventerà il “costo fiscale di acquisto” dell’erede al fine dell’applicazione dell’imposta sul Capital Gain in capo all’erede.
Dichiarazioni e adempimenti previsti per legge: In data 17 gennaio 2025 è entrata in vigore il d.lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dalla predetta data, le operazioni in oro – che ricadono
nell’ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024 – dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più € 12.500).
La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000 euro. Per operazioni relative a transazioni oro fisico da investimento di importo pari o superiore a 10.000 euro, vige l’obbligo di dichiarazione all’UIF, ovvero l’Unità di Informazione Finanziaria.
L’obbligo è previsto nel caso di:
- Cessione da e verso l’estero.
- Cessione nel territorio nazionale.
- Operazioni a titolo gratuito (Trust, successioni, donazioni).
- Cessione “estero su estero”.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta, fatto salvo per le cessioni “da e verso l’estero” e “estero su estero”, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire prima dell’operazione e la copia della stessa, unitamente al documento di avvenuta trasmissione all’UIF, dovrà accompagnare l’oro.
Nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo previsto, è prevista una sanzione variabile da 10% al 40% del valore negoziato, per come previsto dall’art. 4 della legge 7/2000 del 17.01.2000.
Dichiarazione ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (DSU)
Dal 13 settembre 2024, gli investimenti in acquisto di lingotti oro, gioielli e preziosi devono essere dichiarati nel Quadro FC2 sez. II cod. 99 della DSU, indicando il controvalore in euro, rilevato al 31 dicembre dell’anno rilevante per la DSU, includendoli nella categoria degli “altri strumenti e rapporti finanziari”.